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Guidelines

Guidelines: uso del marchio Costa Smeralda®

Consorzio Costa Smeralda gestisce una fitta rete di servizi in Gallura, nel nord-est della Sardegna, delimitati da un confine simbolico costituito da due monoliti in granito posizionati, rispettivamente, sul bordo della S.p. n. 94 per un lato e, per l’altro, sul bordo della S.p. n. 59 della Provincia di Sassari, che recano incisa la denominazione “Costa Smeralda”.

Costa Smeralda® non è un toponimo bensì un marchio registrato, che riunisce e contraddistingue i servizi di altissima qualità erogati nel settore turistico e immobiliare agli associati del Consorzio Costa Smeralda.
Come tale, Costa Smeralda® gode della tutela prevista per i marchi d’impresa registrati e non può essere usato liberamente, come disposto dall’Art. 20, comma a), b) e c) del Codice di Proprietà Industriale.

Il marchio “Costa Smeralda®” può essere usato solo ed esclusivamente dal suo legittimo titolare, Servizi Consortili Costa Smeralda, per contraddistinguere i servizi erogati dallo Stesso ai suoi associati/consorziati, individuando una qualità di eccellenza, oltre lo stile architettonico delle abitazioni consorziate.

Il marchio viene altresì concesso in licenza d’uso, dietro corrispettivo economico pattuito, a soggetti Terzi autorizzati e previamente valutati idonei, a insindacabile giudizio, dal Direttivo del Consorzio Costa Smeralda.

A tal riguardo, la Servizi Consortili Costa Smeralda, attuale detentrice dei diritti di marchio, vuole fornire le linee guida d’utilizzo del marchio COSTA SMERALDA per favorirne il corretto uso, secondo quanto segue:

A) Costa Smeralda® non deve essere usato come toponimo; non deve essere preceduto da articoli o preposizioni atte a conferire al segno una accezione geografica (ad esempio: la Costa Smeralda, in Costa Smeralda e così via).

B) L’attribuzione del nome deve essere qualificante, riferendosi esclusivamente alla qualità di servizi e allo stile architettonico.

C) In ambito immobiliare, l’ubicazione delle abitazioni contraddistinte dal marchio Costa Smeralda® deve essere circoscritta citando la sua località effettiva (Romazzino, Pevero, ecc.). A discrezione, è possibile aggiungere che la proprietà:

– è associata al Consorzio Costa Smeralda;

– si trova all’interno dell’area gestita dal Consorzio Costa Smeralda;

– si trova nel territorio/area consortile;

– usufruisce dei servizi contraddistinti dal marchio Costa Smeralda® erogati dal Consorzio (sul sito del Consorzio è possibile trovarne l’elenco e la descrizione: https://www.consorziocostasmeralda.com/servizi/).

D) Nelle pagine web, riviste online o riviste cartacee, le proprietà Costa Smeralda® devono essere riunite in una sezione a parte e non listate insieme ad altre, per non incorrere in confusioni.

E) La didascalia delle proprietà deve recare una dicitura che specifichi che si tratta di una “proprietà Costa Smeralda®”, quindi associata al Consorzio, atta ad evidenziare la differenza con le case ubicate al di fuori del territorio consortile.

F) Costa Smeralda® deve essere sempre accompagnato dal simbolo “®” che identifica i marchi registrati.

G) Ove possibile, si deve corredare la sezione dedicata Costa Smeralda® con questo testo descrittivo:
“Il nome e il logo Costa Smeralda® sono marchi registrati di proprietà della Servizi Consortili, braccio operativo del Consorzio Costa Smeralda. Costa Smeralda® non costituisce toponimo e non deve essere utilizzato per definire genericamente un’area geografica dato che si riferisce esclusivamente alla qualità dei servizi erogati dal Consorzio Costa Smeralda e allo stile architettonico delle proprietà ad esso associate. Il marchio rappresenta uno dei beni capitali del Consorzio Costa Smeralda e, come tale, viene difeso e tutelato nell’interesse di tutti i consorziati secondo le regole di tutela vigenti in Italia e all’estero.”

Qualsiasi utilizzo che non rispetti le linee guida sopra citate potrà essere considerato una violazione del marchio, pertanto perseguibile secondo le direttive imposte dalle leggi vigenti.